OF THE
TIMES
Art. 265-bis. - "(Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica). - Chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, è punito con la reclusione non inferiore a dodici mesi e con l'ammenda fino a euro 5.000."Notare che tale norma non si applica ai giornalisti professionisti ed alle testate registrate. Passi il richiamo alla falsità delle informazioni, su cui si potrebbe ragionare anche per limitare la proliferazione di dati talvolta grossolanamente errati da parte di sedicenti economisti o opinionisti "alternativi", che minano alla base la stessa credibilità dell'intero universo anti-establishment. Ma quello di "notizie esagerate o tendenziose" è un concetto pericoloso in quanto estremante soggettivo, che richiama alla mente veri e propri reati d'opinione con i quali evidentemente non si vuole colpire la notizia infondata, quanto piuttosto il dissenso in generale. Una sorta di grande fratello che ci osserva e decide cosa può essere detto e cosa è vietato.