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© flickr.com/ Oona Räisänen

Negli ultimi tempi, l'UE si sta impegnando fortemente per contrastare il terrorismo internazionale, in particolare contro quei cittadini appartenenti agli Stati membri UE che lasciano il loro Paese d'origine dall'Europa verso la Siria e l'Iraq per arruolarsi nell'ISIS, tanto da divenire foreign terrorist fighters e anche lupi solitari.


Infatti, il 16 febbraio del 2017 è stato adottato il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Ue e del Consiglio europeo, istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne, in base al quale ciascun cittadino di uno degli Stati membri dell'UE e di Stati extra UE che entrano o escono dal contesto dell'UE dovranno sottoporsi in modo sistematico a dovuti controlli e verifiche attraverso la consultazione di banche dati. Va anche evidenziato che le nuove disposizioni erano state concertate dai negoziatori del Parlamento UE e dal Consiglio dei Ministri UE nel mese di dicembre del 2016.

L'obiettivo di tale regolamento è quello di far in modo che le frontiere esterne UE siano protette e ciò sta a indicare la necessità di edificare un saldo pilastro contro il fenomeno sempre più incensante del terrorismo nel continente europeo, come pure quello di preservare il diritto alla vita.

Questo nuovo regolamento, che modifica il Codice Frontiere Schengen, istituito con regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone), è stato presentato dalla Commissione UE nel dicembre del 2015. In esso viene stabilito il vincolo agli Stati membri di effettuare dei sistematici controlli su ogni individuo che attraversa i confini esterni dell'UE mediante la consultazione di banche dati di documenti rubati o smarriti del SIS (Sistema di informazione di Schengen, che si prefigge di garantire un elevato livello di sicurezza all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE) e di altre banche dati europee. I controlli devono essere effettuati in modo obbligatori ad ogni frontiera esterna dell'UE, come pure a quelle aeree, marittime e terrestri sia in entrata che in uscita.

Questo regolamento vuole essere uno strumento legislativo europeo per rispondere alle minacce del terrorismo internazionale, che ha colpito alcune città europee come Bruxelles, Parigi e Berlino, per fronteggiare il problema dei combattenti terroristi stranieri, riferendosi ai quei cittadini che hanno anche il passaporto europeo che decidono di aderire a movimenti terroristici nelle aree di conflitto, come l'ISIS presente nei territori siriano e iracheno.

Se questi controlli, inoltre, sistematici dovessero subire un rallentamento sul traffico frontaliero via terra o via mare, gli Stati membri dell'UE possono adottare la decisione di espletare soltanto dei controlli mirati, a patto che un esame che una valutazione del rischio porti in rilievo il fatto che ciò non comporterebbe alcuna minaccia per la sicurezza interna. Circa gli individui che non subiscono un controllo mirato, essi dovrebbero per lo meno sottoporsi a un normale controllo per verificare che i loro documenti di viaggio siano regolari e validi e per determinarne la loro identità.

Altro punto fondamentale concerne le frontiere aeree, in cui ogni Stato membro dell'UE può far uso dei controlli mirati per un tempo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento. Questo lasso di tempo può essere prolungato per un massimo di diciotto mesi in casi eccezionali, nel caso in cui gli aeroporti fossero sprovvisti di strutture per effettuare o dovuti controlli sistematici mercé la banca dati e avessero necessità di altro tempo per adattarsi. Infine, le disposizioni contenute nel regolamento saranno esecutive subito e, punto interessante, contemporaneamente.


Originariamente pubblicato su difesaonline.it